Il fatto: l'udienza fissata, l'istanza di anticipazione
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fissato per il 29 ottobre 2026 l'udienza pubblica sul ricorso promosso da elettori siciliani — patrocinati dagli avvocati Enzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello — contro alcuni profili della legge elettorale n. 165/2017, il cosiddetto “Rosatellum”. Con decreto del 14 gennaio, al ricorso è stato riunito un analogo procedimento promosso da elettori calabresi, patrocinati dall'avvocato Enzo Paolini.
I legali dei ricorrenti hanno annunciato che presenteranno istanza di anticipazione dell'udienza, per consentire alla Cassazione di pronunciarsi prima che il Parlamento completi l'iter della nuova legge elettorale.
• L'esaurimento degli effetti del voto per il Senato in ambito regionale
• L'obbligatorietà del voto congiunto tra candidato uninominale e liste plurinominali
• L'esenzione dalle firme di presentazione per le liste già in Parlamento
• L'eccessivo numero di firme richieste ai partiti non rappresentati
• La legittimità complessiva dell'iter legislativo che ha approvato la legge
Perché non è una notizia giudiziaria come le altre
Per Partecipazione Attiva, questa vicenda non si esaurisce nell'aula di un tribunale. È la fotografia di un'anomalia che il nostro movimento denuncia da tempo: il sistema con cui gli italiani eleggono il proprio Parlamento resta sospeso, da quasi un decennio, nell'incertezza di leggi scritte sotto la spinta della maggioranza di turno e mai sottoposte a una verifica piena della loro tenuta costituzionale prima di essere usate per votare.
Il Mattarellum, il Porcellum dichiarato incostituzionale dalla Consulta nel 2014 — ma solo dopo aver prodotto due legislature — l'Italicum bocciato nel 2017, e ora il Rosatellum, arrivato fin qui senza che nessun giudice ne avesse mai potuto valutare a fondo la conformità all'art. 48 della Costituzione. Si vota, si litiga, si scopre dopo che le regole erano fragili. Partecipazione Attiva ritiene che questa sequenza vada rotta, non ripetuta.
L'urgenza: il Parlamento corre, la giustizia costituzionale resta indietro
Mentre la Cassazione fissa l'udienza, alla Camera la proposta di legge A.C. 2822 — nota come “Bignami bis”, dal nome del primo firmatario Galeazzo Bignami (FdI) — ha già superato l'adozione del testo base in Commissione Affari Costituzionali il 4 giugno 2026, con l'obiettivo dichiarato della maggioranza di un primo voto in Aula entro l'estate. Il testo prevede un premio di governabilità legato al 42% dei voti validi, l'assenza di ballottaggio e soglie di sbarramento che riproducono, nella sostanza, gli stessi nodi oggi sotto giudizio davanti alla Cassazione.
Non si tratta di un dettaglio procedurale. Se il Parlamento approva una nuova legge elettorale prima che la Cassazione — ed eventualmente la Corte Costituzionale — si siano espresse sul Rosatellum, il rischio concreto è che gli italiani tornino a votare con una legge che porta in grembo gli stessi vizi di quella oggi contestata in tribunale.
La posizione di Partecipazione Attiva
Partecipazione Attiva sostiene l'istanza di anticipazione presentata dai legali dei ricorrenti: non come tifo per una parte processuale, ma come rivendicazione di un principio che sta al cuore del nostro progetto, quello della partecipazione consapevole. Un cittadino partecipa davvero alla vita democratica solo se sa, con certezza, che le regole con cui esprime il proprio voto sono solide, eque e già passate al vaglio di legittimità.
Approvare in fretta una nuova legge elettorale mentre pende un giudizio che potrebbe disegnare gli stessi vizi nella legge vigente non è prudenza istituzionale: rischia di blindare per via legislativa ciò che la via giudiziaria potrebbe presto dichiarare illegittimo. Votare sotto una spada di Damocle costituzionale, sapendo che la legge potrebbe essere smontata dopo le elezioni, è l'esatto contrario della partecipazione attiva che vogliamo costruire: è partecipazione subita, non scelta.
Cosa chiediamo
Partecipazione Attiva chiede con chiarezza che la politica non corra più veloce della giustizia costituzionale. Il diritto al voto, sancito dall'articolo 48 della Costituzione, non è un dettaglio tecnico da sistemare a colpi di maggioranza parlamentare: è il fondamento su cui si regge tutto il resto dell'architettura democratica.
Continueremo a seguire l'iter del C. 2822 alla Camera e l'evolversi del giudizio di Cassazione, perché crediamo che le regole del voto debbano essere scritte — e verificate — prima che i cittadini siano chiamati a votare, non dopo.